Startup innovativa: come remunerare consulenti esterni in situazioni di carenza di liquidità
Mini guida all’uso del Work for Equity
Cos’è il Work for Equity?
Il Work for Equity è uno strumento di remunerazione ed incentivazione per:
- dipendenti;
- amministratori
- collaboratori interni ed esterni,
che consente di ricompensare il lavoro svolto dalle suddette persone con quote o azioni della società. I destinatari possono essere solo persone fisiche.
Il Work for Equity è stato introdotto nel nostro ordinamento nella normativa riferita alle startup innovative con l’art. 27 del D.L. n. 179 del 2012 (StartUp Act), e incubatori certificati convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n.221. Successivamente è stato esteso alle PMI innovative con il D.L. n. 3 del 2015, con l’obiettivo di favorire l’accesso a prestazioni professionali qualificate (es. notai, avvocati, dottori commercialisti) senza fare ricorso alla liquidità aziendale.
In questo contesto soffermo l’attenzione sull’uso del Work for Equity per collaboratori esterni che apportano incremento di valore all’interno della startup. Tra i collaboratori esterni rientrano anche i soci fondatori che non sono né dipendenti né amministratori, ma che lavorano per lo sviluppo della startup.
Con il piano di work for equity, una società può pagare una parte del compenso con l’assegnazione di quote (o azioni). In questo modo, l’impresa riduce il carico finanziario per ottenere le professionalità necessarie per la propria attività.
Per attuare un piano di incentivazione di work for equity è necessario che l’assemblea dei soci (o azionisti) approvi il regolamento di work for equity e proceda alle delibere societarie necessarie. Per farlo, è necessario rivolgersi ad un notaio. La società deve creare un pool di azioni o quote da destinare al piano.
Condizione essenziale per il regime di work for equity è che lo statuto della società consenta l’emissione di strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e servizi. Ne deriva la preclusione per le s.r.l. semplificate (art. 2463-bis codice civile) per le quali è previsto uno statuto standard (non derogabile).
Lo statuto della startup deve inoltre prevedere la possibilità che gli aumenti di capitale a titolo oneroso vengano sottoscritti da soggetti terzi non soci.
Caso pratico di un collaboratore esterno
Un professionista svolge una prestazione a favore di una startup ed emette regolare fattura verso la società. Le parti si sono già accordate sulla remunerazione del professionista mediante una quota nel capitale. Il suo credito è stato iscritto nel bilancio della startup sotto forma di “debito vs fornitori” per l’importo corrispondente.
Si utilizza lo strumento della compensazione del credito. Questa procedura consente di risparmiare sul costo della relazione giurata di un revisore legale di cui all’art. 2465 codice civile che, in questo caso, non è richiesta obbligatoriamente.
Alla sottoscrizione dell’aumento di capitale del professionista, il debito da sottoscrizione (ed il sovrapprezzo) ben può essere liberato mediante compensazione del suo credito nei confronti della società con l’effetto che il patrimonio della società si accresce immediatamente per effetto della eliminazione della posta passiva.
In questo modo il principio di integrità del capitale sociale trova concreta applicazione.
Aspetti fiscali
La sottoscrizione di un aumento di capitale mediante compensazione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi previste dall’art. 27 del D.L. 179/2012, e la rinuncia ai propri crediti da parte di questi soggetti, viene agevolata in quanto, di fatto, evita la fuoriuscita di capitali dalla società. Quindi gli apporti in work for equity con la procedura di compensazione del credito rientrano tra gli investimenti agevolabili in quanto è considerato alla stregua di un conferimento in denaro e costituisce un investimento agevolato.
Nello specifico la legge prevede che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte di crediti maturati a seguito della prestazione di opere o servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti di startup innovative, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto, anche in deroga all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.
Il “work for equity“ è interessante perché consente a colui che – senza vincoli di subordinazione – effettua la prestazione di opere o servizi o la prestazione professionale di diventare socio o titolare di strumenti finanziari partecipativi della società godendo allo stesso tempo di una agevolazione fiscale in tema di imposta sul reddito.
Il work for Equity genera un duplice vantaggio:
- per la startup che in fase iniziale non riesce, per mancanza di liquidità, a remunerare soprattutto i soci che contribuiscono in misura considerevole all’incremento di valore della startup e alcuni professionisti strategici;
- per il collaboratore esterno, la prestazione di servizio non incassata, non è considerata come imponibile fiscale e contributivo e la compensazione del credito con la sottoscrizione di quote di capitale della startup gli consente di avere detrazione in tema di imposte sul reddito.
Nell’articolo ho fornito una analisi sintetica del Work for Equity, se vuoi saperne di più, contattami.

Pingback: Work for Equity: aspetti fiscali – Brigida Ardolino