Il “work for equity” nelle start up innovative

Il mondo delle startup innovative è caratterizzato da una continua ricerca di talenti e risorse che possano contribuire al successo dell’impresa. Tuttavia, spesso la liquidità scarseggia, e per questo motivo diventa fondamentale esplorare soluzioni creative per attrarre professionisti qualificati. Una di queste soluzioni è il cosiddetto “work for equity”, un’opzione regolamentata in Italia dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Il “work for equity” è un meccanismo che consente alle startup innovative di remunerare amministratori, dipendenti, collaboratori e professionisti non con denaro contante, ma con azioni o quote della società. In pratica, i professionisti offrono le loro competenze e servizi in cambio di una partecipazione nel capitale sociale dell’azienda. Questa formula offre un duplice vantaggio: da un lato, la startup può accedere a risorse di alta qualità senza dover erodere la propria liquidità; dall’altro, i professionisti coinvolti diventano parte integrante della società, condividendone rischi e opportunità.
Alla luce dei chiarimenti operati dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014, si ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.
Il processo coinvolge diversi organi societari:
- in primis l’organo amministrativo che predispone il piano di attuazione;
- e poi l’assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano stesso e il relativo aumento di capitale funzionale a rendere disponibile le partecipazioni o strumenti da attribuire.
Alla predisposizione e deliberazione del piano farà seguito la proposta contrattuale, che dovrà essere accettata dai beneficiari per concludere il contratto di work for equity che andrà ad integrare, e non sostituire, la disciplina tipica del contratto di lavoro o del rapporto di natura autonoma o commerciale in corso con il collaboratore. Per i dipendenti, secondo le regole del diritto del lavoro, la retribuzione deve necessariamente avere una componente fissa, non potendo essere costituita solo da una remunerazione variabile. Anche per gli amministratori non è opportuno che il loro compenso sia interamente così costituito, per evitare che il loro operato possa essere eccessivamente influenzato da tale operazione.
Il processo di “work for equity” inizia con l’organo amministrativo della startup, che predispone un piano dettagliato di attuazione. Questo piano deve poi essere approvato dall’assemblea dei soci, che delibera anche l’aumento di capitale necessario per emettere le azioni o le quote da attribuire ai professionisti coinvolti.
Una volta approvato il piano, si procede alla formulazione della proposta contrattuale. Questa proposta deve essere accettata dai beneficiari per poter concludere il contratto di “work for equity”. È importante notare che tale contratto non sostituisce, ma integra il rapporto di lavoro o di collaborazione già in essere, rispettando le normative vigenti in materia di diritto del lavoro.
Vantaggi fiscali
È previsto un trattamento fiscale di favore.
L’art. 27, comma 1, del D.L. n. 179/2012 esclude infatti da tassazione il compenso percepito da dipendenti, amministratori o collaboratori per mezzo di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi. Tali compensi non costituiscono, pertanto, reddito di lavoro dipendente né ai fini fiscali né contributivi.
Sono parimenti esclusi da tassazione (comma 4) le azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di startu p innovative o di incubatori certificati. Anche in questo caso non vi è profilo reddituale per il prestatore, in deroga all’art. 9 del TUIR.
Resta ferma l’applicazione dell’IVA sulla relativa prestazione, se dovuta e, pertanto, in questi casi, il prestatore del servizio sarà comunque tenuto ad emettere regolare fattura.
È prevista la tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle quote ricevute a fronte di tali prestazioni.
Estensione alle PMI innovative e agli incubatori certificati
Le agevolazioni previste per le startup innovative si estendono anche alle PMI innovative e agli incubatori certificati. Questo allarga il campo di applicazione del “work for equity”, offrendo anche a queste realtà la possibilità di attrarre e fidelizzare talenti senza ricorrere alla liquidità.
Per Amministratori e lavoratori dipendenti il beneficio consistente nella tassazione con l’ordinaria aliquota del capital gain in luogo di quella generalmente applicata ai redditi da lavoro dipendente dell’eventuale plusvalenza realizzata tramite vendita degli strumenti finanziari, viene meno in caso di cessione alla società emittente, alla propria controllante o a società dalla stessa controllate.