Guida per le StartUp: agevolazioni fiscali e societarie

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Scopo della mini guida sulle agevolazioni di una startup lungo il suo percorso di vita, è quello di sciogliere alcuni nodi in termini di vantaggi fiscali che molto spesso non sono chiari e rischiano di condurre ad errori che posso influire sulla pianificazione finanziaria sia della startup che dell’investitore.

La guida sarà presente sul blog suddivisa in diversi articoli e seguendo la distinzioni delle tipologie di agevolazioni a seconda da chi la riceve.

In questo primo punto tratterò dell’agevolazione della startup.

Nella fase di costituzione le Start up innovative, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, sono esonerate dal pagamento:

  • dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese
  • del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

L’esenzione si estende fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.

Nella fase successiva alla costituzione l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle Start up innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali, ad esempio:

  • gli aumenti di capitale agevolati come specificato nella circ. Agenzia delle Entrate 4/2016, par. 1.3.

Per le Startup innovative scatta l’obbligo del visto di conformità per la compensazione del credito IVA a 50.000 euro di credito.

La startup innovativa non è assoggettata alla disciplina delle società di comodo pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” rispetto alla struttura patrimoniale, oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo.

Le Startup intese come imprese nell’avvio della propria attività possono cedere, dietro remunerazione, le proprie perdite fiscali a società quotate (cd. “società sponsor”) che hanno nelle stesse Start up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale.

La Start up cedente non deve avere come attività prevalente quella immobiliare. 

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta e devono essere cedute per il loro intero ammontare.

La società acquirente deve remunerare la Start up del vantaggio fiscale ricevuto mediante il pagamento di un corrispettivo, calcolato applicando alle perdite trasferite l’aliquota IRES relativa al periodo d’imposta cui si riferiscono le perdite.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

La cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all’Agenzia delle Entrate e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le perdite vengono utilizzate.

L’agevolazione non è compatibile con i regimi della trasparenza e del consolidato.

Le agevolazioni in ambito di copertura delle perdite si riassumono in due:

  • In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo, in luogo del primo esercizio successivo.
  • in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

L’atto costitutivo può prevedere la creazione di quote prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni .

Inoltre, le Start up innovative costituite in forma di srl possono emettere quote oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di rischio, c.d. “crowdfunding”.

Queste deroghe alle regole del diritto societario inizialmente erano previste solo per le Startup innovative costituite in forma di srl.

Le Start up innovative non sono soggette alle tradizionali procedure concorsuali ma a procedure più rapide e meno gravose quali i “procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento” di cui alla L. 3/2012, Capo II.

L’accesso a tali procedimenti è stato confermato anche dal nuovo “Codice della crisi di impresa”.

Per approfondire tutti i punti e per ricevere informazioni più dettagliate fissa un appuntamento con la

dott.ssa Brigida Ardolino alla mail consulting@brigidardolino.it