Startup innovativa: agevolazioni fiscali per investitori soggetti IRPEF

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Detrazioni fiscali per chi investe nella startup

I soggetti che possono investire nel capitale sociale di Start up innovative si distinguono in due categorie:

  • I soggetti IRPEF che possono beneficiare di una detrazione dall’imposta;
  • I soggetti IRES che possono, invece, beneficiare di una deduzione del 30% dalla base imponibile.

Per i soggetti IRPEF che investono in Start up innovative sono previste due agevolazioni, alternative tra di loro, la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% disciplinata dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e la detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” introdotta dal D.L. Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) e disciplinata dall’art. 29 bis del D.L. 179/2012.

La Detrazione IRPEF ordinaria .

I soggetti IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o di più Start up innovative.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up e PMI innovative.

L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000 euro.

Tale limite si applica in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati. Pertanto, se per esempio nel corso dell’anno il soggetto ha investito in due Start up innovative, per la verifica della soglia occorre sommare i conferimenti effettuati in entrambe le società.

Il risparmio IRPEF massimo che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro (=30% x 1.000.000) l’anno.

La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’IRPEF può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini IRAP

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.

Detrazione IRPEF in regime “de minimis”.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione IRPEF del 30%.

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR che investono prevalentemente in Start up e PMI innovative.

Al momento dell’investimento da parte della persona fisica, la Startup deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in fase di costituzione della società.

L’investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d’imposta, non può essere superiore a 100.000 euro (risparmio Irpef massimo = 50.000 euro l’anno) e deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Come precisato nel Decreto attuativo del 28 dicembre 2020:

  • l’agevolazione “in regime de minimis” è applicabile agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2019;
  • il beneficio fiscale è concesso ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 e pertanto spetta fino a un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo di “de minimis” a una medesima Start up innovativa, non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza è riportabile in avanti e può essere scomputata dall’IRPEF dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.

Il soggetto che ha investito nella startup dovrà ricevere una certificazione che attesti l’investimento e il tipo di detrazione.

Per maggiori dettagli e per una consulenza personalizzata puoi contattare la Dott.ssa Brigida Ardolino alla mail: consulting@brigidardolino.it, oppure inizia una conversazione Whatsapp.